Le presenti condizioni si applicano alla compravendita e alla permuta di veicoli presso la Auto BP AG e sono parte integrante di ogni contratto di compravendita. Gli accordi stabiliti nel contratto stesso prevalgono sulle presenti condizioni.
L’acquirente prende atto che, per le auto usate, il veicolo è soggetto a invecchiamento in funzione del tempo e dell’uso. Tale invecchiamento e usura sono stati considerati nella determinazione del prezzo in base allo stato del veicolo e alla situazione di mercato. Il prezzo è stato fissato liberamente tra le parti secondo il valore di mercato, senza riferimento diretto al valore Eurotax del veicolo.
Se il presente contratto non viene concluso da una persona con diritto di firma della ditta venditrice, questa può dichiarare per scritto, entro 8 giorni, di non essere vincolata dal contratto; in tal caso non deve alcun indennizzo.
L’acquirente dichiara espressamente che sull’oggetto dato in permuta non sussiste alcuna pretesa né riserva di proprietà di terzi. Egli sopporta il rischio di perimento, danneggiamento o diminuzione di valore fino al momento della consegna del veicolo in permuta alla ditta venditrice. L’acquirente risponde integralmente dell’esattezza delle indicazioni, in particolare del fatto che il veicolo dato in permuta ha percorso il chilometraggio (effettivo) garantito sul retro e che il veicolo è privo di incidenti, crepe e rotture. Quanto qui menzionato vale per analogia anche per altri veicoli dati contemporaneamente in permuta.
Se la consegna non avviene entro il termine, l’acquirente deve diffidare la ditta venditrice con lettera raccomandata e fissare un termine suppletivo di 60 giorni. Allo scadere infruttuoso di tale termine, l’acquirente può recedere dal presente contratto. Questo recesso è valido solo se dichiarato con lettera raccomandata. In tal caso l’acquirente rinuncia espressamente a far valere pretese derivanti dalla consegna tardiva dell’oggetto della compravendita, qualora il ritardo sia riconducibile a circostanze non causate per colpa dalla ditta venditrice. Per analogia, l’acquirente rinuncia a far valere pretese se, a seguito del suo recesso dal contratto, il veicolo non viene consegnato.
Fino al pagamento integrale del prezzo di acquisto, compresi gli eventuali interessi di mora e le spese, a favore della ditta venditrice sussiste la riserva della proprietà secondo CC art. 715 sul veicolo, come pure su tutte le sue parti costitutive e sugli accessori. Fino ad allora l’acquirente non può né alienare, né dare in pegno, né prestare l’oggetto della compravendita. La locazione è ammessa solo con l’espresso consenso della ditta venditrice. In caso di eventuale pignoramento, ritenzione o sequestro, l’acquirente deve far valere la riserva della proprietà e inoltre informare la ditta venditrice. L’acquirente conferisce espressamente alla ditta venditrice il diritto di iscrivere la riserva della proprietà nel registro dei patti di riserva della proprietà. L’acquirente si impegna, per tutta la durata della riserva della proprietà, a comunicare alla ditta venditrice ogni cambiamento di domicilio già prima della data del trasloco. L’acquirente conferisce alla ditta venditrice il diritto di comunicare l’esistenza della presente riserva della proprietà a un eventuale locatore dell’abitazione e del garage dell’acquirente.
Utili e rischi dell’oggetto della compravendita passano con la consegna del veicolo all’acquirente ovvero con la messa in circolazione. Da questo momento l’acquirente sopporta il rischio di danneggiamento, perimento, furto o altra perdita di valore del veicolo, indipendentemente dalla riserva della proprietà secondo il n. 5. Gli obblighi assicurativi dell’acquirente sono retti dal n. 11 del presente contratto.
Salvo diverso accordo scritto nel presente contratto, l’acquirente prende in consegna il veicolo venduto sul posto, nello stato in cui si trova, senza alcuna garanzia, ed è pienamente responsabile dello stato del veicolo dopo la presa in consegna. Le pretese legali di garanzia (risoluzione del contratto e riduzione del prezzo) sono escluse. L’acquirente rinuncia a tutte le pretese successive, per qualsiasi motivo insorgano o già sussistessero al momento dell’acquisto (segnatamente i cosiddetti difetti occulti). Rinuncia inoltre al risarcimento di qualsiasi danno derivato dalla consegna difettosa. In particolare si segnala quanto segue:
L’acquirente deve verificare il veicolo immediatamente dopo la presa in consegna. I difetti manifesti devono essere notificati per scritto alla ditta venditrice entro tre giorni lavorativi, i difetti occulti subito dopo la loro scoperta. Se l’avviso non avviene in tempo, il veicolo si considera approvato e le eventuali pretese sono perente (CO art. 201).
Se nel contratto è stata espressamente pattuita una garanzia (garanzia di fabbrica/del costruttore, del commerciante o di terzi), si applicano in aggiunta le condizioni stabilite per scritto tra le parti, segnatamente durata, chilometraggio massimo, franchigia ed esclusioni. Le prestazioni di garanzia sono possibili esclusivamente dietro presentazione di tutte le prove di service e di manutenzione. Non sussiste alcun diritto a un veicolo sostitutivo durante i lavori in garanzia. Le prestazioni di garanzia non prolungano la durata della garanzia.
Se l’oggetto della compravendita è un veicolo da collezione o un’auto d’epoca, l’acquirente accetta espressamente il prezzo di acquisto pattuito e che questo non corrisponde al valore venale. Tali auto sono di regola vendute anche per essere rimesse a nuovo.
Se la ditta venditrice non ha stipulato alcuna assicurazione casco, l’acquirente deve assicurare integralmente l’oggetto della compravendita presso una compagnia di assicurazioni autorizzata contro le conseguenze di incidente, danneggiamento, incendio e furto, e questo fino al pagamento integrale del prezzo di acquisto - compresi gli eventuali interessi e le spese. L’acquirente cede alla ditta venditrice tutte le pretese nei confronti dell’assicuratore, fino all’importo del credito che la ditta venditrice vanterà allora ancora in virtù del presente contratto. La responsabilità diretta e solidale dell’acquirente per il saldo del prezzo di acquisto rimane. L’acquirente si impegna a comprovare in ogni momento alla ditta venditrice la stipulazione della predetta assicurazione mediante presentazione della polizza assicurativa, a notificare ogni sinistro entro 48 ore e cede inoltre, fino all’importo del suo saldo del prezzo di acquisto di allora, le pretese di risarcimento che gli spettano in caso di incidente nei confronti dell’autore del danno e del suo assicuratore. Anche in questo caso rimane la responsabilità diretta e solidale dell’acquirente per il saldo del prezzo di acquisto.
Se, conformemente agli accordi contrattuali, l’acquirente è in mora con la presa in consegna dell’oggetto della compravendita ovvero con il pagamento del prezzo di acquisto, la ditta venditrice può, dopo lo scadere infruttuoso di un termine suppletivo di otto giorni fissato:
Se un eventuale saldo del prezzo di acquisto non viene pagato dall’acquirente conformemente al contratto, la ditta venditrice può, dopo aver fissato un termine suppletivo di otto giorni, facendo valere la sua riserva della proprietà, recedere per scritto dal contratto ed esigere un importo adeguato per la locazione e l’usura dell’oggetto della compravendita. Fatti salvi altri accordi, l’indennità si calcola come segue: il 10% del prezzo di acquisto per la perdita di valore del veicolo a seguito della sua messa in circolazione, più il 5% del prezzo di acquisto per mese o frazione di esso dalla consegna dell’oggetto della compravendita, nonché 5-10 centesimi per chilometro percorso dalla consegna dell’oggetto della compravendita, a seconda della categoria di prezzo.
Il presente contratto vale come riconoscimento di debito ai sensi della LEF art. 82.
Se il presente contratto è stato sottoscritto da più acquirenti o fideiussori solidali, ogni firmatario risponde solidalmente degli obblighi assunti in virtù del presente contratto di compravendita.
La ditta venditrice ovvero creditrice può, conformemente agli art. 164 segg. CO, cedere a un terzo, senza il consenso dell’acquirente, un credito derivante dal presente contratto o addirittura il contratto per intero.
Le parti contraenti convengono la forma scritta quale requisito di validità per il presente contratto e per tutte le sue eventuali modifiche e integrazioni. Foro competente per il giudizio di tutte le controversie derivanti dal presente rapporto contrattuale è in via primaria il domicilio della ditta venditrice ovvero, in caso di avvenuta cessione, il domicilio della creditrice; in via secondaria il foro del domicilio dell’acquirente.